Bonus prima casa: puoi richiederlo se sei già proprietario di un immobile?
Sei già proprietario di un’abitazione e vorresti richiedere il bonus prima casa per un nuovo acquisto immobiliare? Ecco a chi sono estese le agevolazioni.
Nel precedente articolo del nostro blog abbiamo chiarito quali sono i requisiti indispensabili per ottenere il bonus prima casa. Abbiamo detto che l’incentivo, finalizzato a favorire l’acquisto di immobili da destinare ad abitazione principale, è riservato a chi non risulta già proprietario di un’abitazione, ovunque situata in Italia.
Se invece sei già proprietario di un altro immobile nello stesso Comune in cui acquisti quello nuovo, hai un anno di tempo dal nuovo acquisto per rivenderlo.
Dal 1 gennaio 2016, le agevolazioni infatti sono estese anche a chi possiede già un immobile, ma solo a patto che questo si impegni a venderlo entro 12 mesi. Si tratta di un impegno ufficiale, da dichiarare al notaio al momento dell’atto di compravendita. Se il proprietario non adempie all’obbligo che si è assunto, non solo perde i benefici, ma dovrà anche pagare una sanzione del 30%. Questa viene ridotta solo qualora, entro l’anno previsto per la vendita della vecchia proprietà, venga presentata all’Agenzia delle Entrate un’istanza per dichiarare l’impossibilità di vendere entro i tempi stabiliti e richiedere il calcolo degli interessi da pagare.
La Cassazione riconosce inoltre delle giustificazioni accettabili (non imputabili al contribuente), degli impedimenti che rientrano nelle cause di forza maggiore, che ostacolano oggettivamente la vendita dell’immobile o il trasferimento di residenza entro i termini stabiliti dalla legge.
Immobile inidoneo all’uso.
Nonostante la prepossidenza di un’altra casa situata nel medesimo Comune o acquistata con l’agevolazione prima casa, indipendentemente dalle sue caratteristiche strutturali, escludano dal beneficio, non è però necessario cedere la precedente abitazione per usufruire una seconda volta del bonus, se essa è diventata inidonea all’uso.
Con la recente Sentenza n. 2565 del 2 febbraio 2018, la Corte di Cassazione ha stabilito che può essere riconosciuto il beneficio prima casa sia per circostanze di natura oggettiva, come nel caso d’effettiva inabitabilità, sia di natura soggettiva, come ad esempio nel caso in cui il fabbricato sia inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative. Una casa può diventare troppo piccola, troppo grande o inaccessibile al variare delle esigenze abitative del proprietario. Di conseguenza può essere valutata inidonea e non ostacolare la fruizione del bonus per un nuovo acquisto.
Le donazioni.
Se sei proprietario di un’abitazione ricevuta in donazione e decidi di acquistarne un’altra, hai diritto a richiedere e ottenere l’agevolazione fiscale. Basta che siano rispettate le condizioni quali l’appartenenza dell’immobile ad una classe catastale non di lusso e l’appartenenza della casa al Comune di residenza o nel Comune in cui ti trasferirai entro 18 mesi.
Al contrario, se sei proprietario di una casa comprata con i benefici di acquisto prima casa e successivamente ricevi tramite donazione un secondo immobile, per questo non puoi avvalerti del bonus. L’unica soluzione sarebbe quella di vendere la tua casa entro 12 mesi dalla donazione.
Più immobili da unire.
Pur essendo già proprietario, è possibile ottenere il bonus prima casa per l’acquisto di un secondo o addirittura di un terzo appartamento se il nuovo acquisto è volto ad ampliare l’appartamento di proprietà ed unirlo a quest’ultimo. In questo caso infatti il secondo (o terzo) acquisto andrà a fondersi con la proprietà preposseduta dando luogo ad una sola unità abitativa. L’unico vincolo a cui prestare attenzione è che l’unità immobiliare non costituisca un immobile di lusso, quindi non rientri nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.