Cause di forza maggiore per non perdere le agevolazioni prima casa.

Hai comprato un immobile con le agevolazioni d’acquisto prima casa ma non sei sicuro di riuscire a rispettare i tempi e adempiere agli obblighi per mantenere i benefici? Ecco cosa sono le cause di forza maggiore che ti permettono di non decadere dal bonus.

cause di forza maggiore

Se sei già proprietario di un immobile e vuoi comunque usufruire del bonus prima casa sul tuo nuovo acquisto, puoi farlo, ma solo a patto che tu ti impegni ufficialmente, al momento dell’atto di compravendita, a venderlo entro 12 mesi. Se poi la vendita non avviene, decadi dalle agevolazioni e sei tenuto a pagare una sanzione del 30%. Questa viene ridotta solo qualora, entro l’anno previsto per la vendita della vecchia proprietà, venga presentata all’Agenzia delle Entrate un’istanza per dichiarare l’impossibilità di vendere entro i tempi stabiliti e richiedere il calcolo degli interessi da pagare.

Il caso più frequente di perdita dei benefici è quello in cui non si riesca a trasferire la propria residenza entro 18 mesi dal rogito nel Comune in cui si trova la casa oggetto di acquisto agevolato.

Meno comune è il caso di chi si trovi a dover vendere la casa prima che siano trascorsi 5 anni dalla data del rogito d’acquisto: la legge, infatti, prescrive che anche in questo caso si perde l’agevolazione.

Tuttavia la Cassazione riconosce delle giustificazioni accettabili (non imputabili al contribuente), degli impedimenti che rientrano nelle cause di forza maggiore, che ostacolano oggettivamente la vendita dell’immobile o il trasferimento di residenza entro i termini stabiliti dalla legge.

La definizione di causa di forza maggiore data nella sentenza 1392/2010 è:

un impedimento oggettivo e non prevedibile (dal contribuente) […] una forza esterna ostativa in modo assoluto al compimento dell’attività richiesta.

Ciò significa che l’evento sopravvenuto al contratto, non essendo fronteggiabile dal contribuente in quanto imprevedibile ed inevitabile, non è imputabile al contribuente stesso. Perciò egli può esimersi dalla decadenza dall’agevolazione adducendo l’impedimento provocato da una causa di forza maggiore.

Purtroppo la giurisprudenza e la prassi amministrativa sono state piuttosto vaghe su questo tema, tanto che sulla rilevanza della forza maggiore si sono registrate sentenze contrastanti, con riferimento alla medesima situazione prospettata dal contribuente.

Di seguito ti proponiamo un elenco di casi presi in esame dalla Cassazione negli ultimi anni e che hanno ottenuto il riconoscimento delle condizioni di forza maggiore.

EVENTO FONTE
Terremoto dell’Umbria Risoluzione 35/E/2002
Morte del contribuente Rm 260369/1991

Cassazione 797/2000

Grave stato di salute del contribuente Ctr Puglia 21/10/2015
Malattia del figlio del contribuente Ctr Lombardia 44/2013
Infiltrazioni d’acqua Risoluzione 140/E/2008

Ctr Lazio 168/2007

Ritardo del Comune nel rilascio delle autorizzazioni edilizie e del certificato di abitabilità Ctr Centrale 3241/1995

Cassazione 4800/2015

Ritardo del Comune nel rilascio del certificato di residenza Ctr Umbria 92/2010
Vizi di costruzione scoperti dopo l’acquisto Ctp Verbania 4/2009
Stato locativo o di occupazione abusiva dell’immobile acquistato Ct Centrale 1497/1996

Ctr Toscana 3/9/2015

Ctr Lombardia 2220/2016

Impedimento derivante dal luogo di svolgimento del proprio lavoro da parte dell’acquirente Ctp Salerno 49/1998
Militare trasferito per ragioni di servizio Ctp Treviso 24/2009
Acquisto di un diritto (quale la nuda proprietà) che non attribuisce la facoltà di adibire il bene acquistato ad abitazione dell’acquirente Cassazione797/2000
Lavori in corso nell’edificio oggetto di acquisto agevolato Ctp Roma 368/2007

Cassazione 83/51/2016

Ritrovamento reperti archeologici Cassazione 14399/2013
Smottamento nel sedime del fabbricato Cassazione 19247/2014

Ritardo del tribunale nell’emanazione di decreto di trasferimento

Cassazione 6076/2017

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L’Agenzia Alternativa Immobiliare di Pisa resta a tua disposizione per qualsiasi altro chiarimento.

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